La Legge 40/2004 nel art. 5. in Italia stabilisce che la donazione di ovuli e sperma è consentita e può essere utilizzata separatamente o contemporaneamente in un trattamento di riproduzione assistita.
La legge stabilisce le condizioni per l'ammissione di un uomo e una donna come donatori (età, esami medici, ecc.), nonché le condizioni generali per la donazione.
La donazione di ovuli e sperma deve essere anonima e di natura altruistica, in modo che la donna ricevente e il suo partner non possano conoscere i donatori né acquistare i loro gameti. Tuttavia, essi ricevono una compensazione finanziaria per il disagio e il tempo trascorso.
Se volete saperne di più sulle condizioni per la donazione di ovuli e sperma, accedete a questo articolo: La donazione nella riproduzione asistita.